Con nota n. 1889 del 7.12.2021, il Ministero Istruzione ha fornito indicazioni operative sull’applicazione del DL 172 del 26.11.2021, che introduce l’obbligo vaccinale per il personale della scuola (v. circolare interna n. 195 del 30 novembre 2021) a partire dal prossimo 15 dicembre 2021.
Il requisito della vaccinazione obbligatoria sarà attestato da certificazione verde “rafforzata”, che comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo (non più il tampone). La terza dose (seconda in caso di guarigione) dovrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi. Le condizioni di validità del green pass continueranno ad essere verificate quotidianamente mediante sistema di rilevazione SIDI.
Nei casi in cui la certificazione del dipendente risulti “non conforme”, il lavoratore verrà invitato a produrre, entro cinque giorni, una delle seguenti documentazioni:
a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, sottoscritta dal medico di medicina generale in presenza di specifiche condizioni cliniche (l’attestazione deve contenere i dati previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309);
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In tale lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, questo personale continuerà a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Trascorsi i 5 giorni:
- in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dipendente verrà invitato a trasmettere entro 3 giorni dalla somministrazione la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale;
- in caso di attestazione di cui al punto b), il dipendente potrà essere adibito a mansioni anche diverse da quelle ordinarie in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio;
- in caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, previ opportuni accertamenti, verrà disposta la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione,non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all’art. 4- ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.
Esenzioni e situazioni particolari
Sono esclusi dall’obbligo vaccinale i soggetti di cui all’art. 3-ter del D.L. 44/2021:
- fino alla data di rientro in servizio, i dipendenti legittimamente assenti dal servizio (ad es. in collocamento fuori ruolo, in aspettativa, in congedo per maternità o parentale ecc.);
- il personale scolastico in servizio presso altra amministrazione/ente. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale;
- il personale scolastico esente;
- il personale extrascolastico (esperti esterni, tirocinanti, addetti alle mense…) per cui continua ad essere applicata la previsione di cui all’art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021.
L’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età. Circa lo svolgimento di attività teatrali, l’art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, dispone che “Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare (….), si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche”. Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19. Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività didattiche, inclusi i familiari degli studenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Saverio Lucio Lomurno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93