Al personale scolastico e alle famiglie
I.C. Cardinal Branda Castiglioni
Castiglione Olona
A seguito dell’emanazione del DL 229/2021, il Ministero della Salute ha adottato in data 30 dicembre 2021 una nuova circolare in merito al provvedimento di isolamento obbligatorio:
1. SOGGETTI IN CONTATTO STRETTO CON PERSONA POSITIVA:
– vaccinati con terza dose (o doppia dose da meno di 120 gg o guariti da meno di 120 gg): non è obbligatoria la quarantena domiciliare ma è fatto obbligo di utilizzare maschera FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione ed effettuare una auto sorveglianza per almeno 5 giorni riferendo immediatamente al proprio medico o pediatra l’insorgenza di eventuali sintomi. In caso di eventuale comparsa di sintomi riferiti al proprio medico è previsto l’effettuazione di un test antigenico o molecolare e nel caso lo stesso risulti negativo, se ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni;
– vaccinati con 2 dosi da più di 120 gg (o guariti da più di 120 gg): quarantena di 5 giorni, tampone (rapido o molecolare) al 5°g; se negativo si può uscire dalla quarantena;
– non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 gg: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al termine della quale risulti eseguito un test di norma antigenico (anche molecolare) per il quale l’interessato dovrà rivolgersi alle farmacie del territorio presentando l’attestazione di quarantena rilasciata da ATS. Altrimenti si esce dalla quarantena dopo 14 gg anche senza tampone.
2. SOGGETTI CONTAGIATI (POSITIVI):
– vaccinati con terza dose (o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 gg.): l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici, o risultino tali da almeno tre giorni. Al termine del suddetto periodo va eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
– non vaccinati: isolamento per 10 gg. con tampone di controllo successivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Saverio Lucio Lomurno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n.39/93)